Il Bonus Facciate rappresenta una delle forme d’incentivo più intelligenti e utili all’economia del Paese Italia che mai siano state lanciate. È l’approccio premiante giusto che lo Stato mette in campo per “svecchiare” l’immagine del Belpaese e rivalorizzare stabili privati, alcuni dei quali di gran pregio, che spesso possono essere considerati persino architetture artistiche minori.
Insieme agli Ecobonus 110%, 65% e 50%, il Bonus Facciate costituisce un pacchetto davvero molto efficace per ri-ammodernare, ad esempio, edifici condominiali mal messi e su cui, complici le crisi economiche periodiche dell’ultimo ventennio e la cronica incapacità di trovare un accordo fra condomini, si è abbattuta la scure del tempo.
Il paesaggio urbano, del resto, è patrimonio collettivo ben oltre l’incuria dei singoli e per tale ragione, necessiterebbe di un intervento statale periodico come questo, messo in campo per il 2020 e per il quale, ci si auspica un bis 2021.
La fruizione del Bonus facciate 90%, a differenza dell’Ecobonus 110% di maggior complessità, è di fatto rapida e pressoché immediata e permette al singolo, quanto all’amministratore di condominio, di poter accedere al ristoro delle spese sostenute nella misura del 90% delle stesse.
Ma vediamo in concreto gli interventi ammessi.
Interventi su facciate
- Pulitura e tinteggiatura esterna su strutture opache della facciata.
- Interventi per rifacimento di intonaci ammalorati o di deumidificazione che non superino il 10% della superficie disperdente lorda complessiva.
Interventi su balconi
Interventi di pulitura e pitturazione dei balconi (NON dei terrazzi), compreso il rifacimento della pavimentazione, la verniciatura delle ringhiere, dei parapetti, dei frontalini e dei sottobalconi, ornamenti e fregi.
Edifici interessanti
- Prime e seconde case.
- Edifici commerciali.
- Uffici.
Praticamente tutti gli edifici urbani ricadenti nelle seguenti zone:
- ZONA A: centri storici e aree limitrofe
- ZONA B: aree diverse dalla zona A che sono parzialmente o totalmente edificate con una densità territoriale minima
- Aree assimilabili alle ZONE A e B
Quali facciate possono usufruire del bonus facciate 90%?
Quelle visibili dalla strada o da suolo pubblico, comprese le superfici interne di:
- cortili;
- cavedi;
- spazi interni;
- cornicioni;
purché confinanti con superfici visibili da suolo pubblico.
Le spese detraibili
Nessun limite di spesa e di detrazione per:
- manodopera;
- acquisto materiali;
- progettazione e altre prestazioni professionali (perizie, sopralluoghi, etc);
- installazione ponteggi;
- smaltimento materiale;
- iva;
- diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi;
- tassa per l’occupazione dl suolo pubblico.
Chi lo può utilizzare?
- contribuenti residenti e non;
- gli affittuari con un contratto di locazione regolarmente registrato con il permesso di esecuzione del lavoro da parte del proprietario, che siano:
- persone fisiche compresi gli esercenti arti e professioni;
- enti pubblici e privati che non svolgano attività commerciali;
- società semplici;
- associazioni tra professionisti;
- contribuenti che conseguono reddito d’impresa, esclusi i titolari di solo reddito d’impresa in regime forfettario.
Ma veniamo ora alla procedura e agli incartamenti previsti per dare il via alla pratica di richiesta del Bonus Facciate 90%.
Individuare la zona in cui si trova ubicato l’edificio (zona A o B)
- Possibilità 1 (se disponibile): prendere visione, sul sito del Comune, della cartografia dedicata alla perimetrazione delle aree urbane e compilare l’autocertificazione dell’area di appartenenza del proprio immobile.
- Possibilità 2 richiedere certificazione urbanistica che attesti la presenza del proprio edificio nelle zone A, B e assimilabili.
Modalità previste per il pagamento dei lavori effettuati e dei materiali acquistati
Per avere la detrazione del 90%, occorre effettuare il pagamento mediante bonifico bancario o postale specificando:
- La causale del versamento.
- Il codice fiscale del beneficiario della detrazione.
- Il numero di partita Iva o il codice fiscale della ditta o professionista che ha effettuato gli interventi, a favore del quale è stato effettuato il bonifico.
N.B. Interventi su parti comuni in edifici condominiali: ai fini dell’imputazione al periodo di imposta, per le spese, si tiene in considerazione la data del bonifico effettuato dal condominio; è del tutto indipendente, la data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.
Cosa conservare?
Sebbene sia di prassi comune, vale la pena ricordare l’assoluta necessità di conservare i documenti attestanti la correttezza della procedura di richiesta del Bonus facciate 90% e nella fattispecie:
- Fatture.
- Ricevuta del bonifico.
- Dati che attestino il corretto accatastamento dell’immobile (visura) e i pagamenti dei tributi dovuti (IMU, TARI, TASI).
- Delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale, per gli interventi condominiali.
- Consenso ai lavori del proprietario, per gli interventi realizzati dall’affittuario.
Nel caso in cui si realizzino interventi di efficienza energetica (quelli influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva), occorrerà anche:
- Asseverazione di un Tecnico.
- Attestato di Prestazione energetica APE.
- Comunicazione all’ENEA.
- Abilitazioni amministrative richieste o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con indicazione della data di inizio lavori.