Bonus facciate 2020, una reale opportunità per tutti

Il Bonus Facciate rappresenta una delle forme d’incentivo più intelligenti e utili all’economia del Paese Italia che mai siano state lanciate. È l’approccio premiante giusto che lo Stato mette in campo per “svecchiare” l’immagine del Belpaese e rivalorizzare stabili privati, alcuni dei quali di gran pregio, che spesso possono essere considerati persino architetture artistiche minori.

Insieme agli Ecobonus 110%, 65% e 50%, il Bonus Facciate costituisce un pacchetto davvero molto efficace per ri-ammodernare, ad esempio, edifici condominiali mal messi e su cui, complici le crisi economiche periodiche dell’ultimo ventennio e la cronica incapacità di trovare un accordo fra condomini, si è abbattuta la scure del tempo.

Il paesaggio urbano, del resto, è patrimonio collettivo ben oltre l’incuria dei singoli e per tale ragione, necessiterebbe di un intervento statale periodico come questo, messo in campo per il 2020 e per il quale, ci si auspica un bis 2021.

La fruizione del Bonus facciate 90%, a differenza dell’Ecobonus 110% di maggior complessità, è di fatto rapida e pressoché immediata e permette al singolo, quanto all’amministratore di condominio, di poter accedere al ristoro delle spese sostenute nella misura del 90% delle stesse.

Ma vediamo in concreto gli interventi ammessi.

Interventi su facciate

  1. Pulitura e tinteggiatura esterna su strutture opache della facciata.
  2. Interventi per rifacimento di intonaci ammalorati o di deumidificazione che non superino il 10% della superficie disperdente lorda complessiva.

Interventi su balconi

Interventi di pulitura e pitturazione dei balconi (NON dei terrazzi), compreso il rifacimento della pavimentazione, la verniciatura delle ringhiere, dei parapetti, dei frontalini e dei sottobalconi, ornamenti e fregi.

Edifici interessanti

  1. Prime e seconde case.
  2. Edifici commerciali.
  3. Uffici.

Praticamente tutti gli edifici urbani ricadenti nelle seguenti zone:

  • ZONA A: centri storici e aree limitrofe
  • ZONA B: aree diverse dalla zona A che sono parzialmente o totalmente edificate con una densità territoriale minima
  • Aree assimilabili alle ZONE A e B

Quali facciate possono usufruire del bonus facciate 90%?

Quelle visibili dalla strada o da suolo pubblico, comprese le superfici interne di:

  1. cortili;
  2. cavedi;
  3. spazi interni;
  4. cornicioni;

purché confinanti con superfici visibili da suolo pubblico.

Le spese detraibili

 Nessun limite di spesa e di detrazione per:

  1. manodopera;
  2. acquisto materiali;
  3. progettazione e altre prestazioni professionali (perizie, sopralluoghi, etc);
  4. installazione ponteggi;
  5. smaltimento materiale;
  6. iva;
  7. diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi;
  8. tassa per l’occupazione dl suolo pubblico.

Chi lo può utilizzare?

  1. contribuenti residenti e non;
  2. gli affittuari con un contratto di locazione regolarmente registrato con il permesso di esecuzione del lavoro da parte del proprietario, che siano:
    • persone fisiche compresi gli esercenti arti e professioni;
    • enti pubblici e privati che non svolgano attività commerciali;
    • società semplici;
    • associazioni tra professionisti;
    • contribuenti che conseguono reddito d’impresa, esclusi i titolari di solo reddito d’impresa in regime forfettario.

Ma veniamo ora alla procedura e agli incartamenti previsti per dare il via alla pratica di richiesta del Bonus Facciate 90%.

Individuare la zona in cui si trova ubicato l’edificio (zona A o B)

  1. Possibilità 1 (se disponibile): prendere visione, sul sito del Comune, della cartografia dedicata alla perimetrazione delle aree urbane e compilare l’autocertificazione dell’area di appartenenza del proprio immobile.
  2. Possibilità 2 richiedere certificazione urbanistica che attesti la presenza del proprio edificio nelle zone A, B e assimilabili.

Modalità previste per il pagamento dei lavori effettuati e dei materiali acquistati 

Per avere la detrazione del 90%, occorre effettuare il pagamento mediante bonifico bancario o postale specificando:

  1. La causale del versamento.
  2. Il codice fiscale del beneficiario della detrazione.
  3. Il numero di partita Iva o il codice fiscale della ditta o professionista che ha effettuato gli interventi, a favore del quale è stato effettuato il bonifico.

N.B. Interventi su parti comuni in edifici condominiali: ai fini dell’imputazione al periodo di imposta, per le spese, si tiene in considerazione la data del bonifico effettuato dal condominio; è del tutto indipendente, la data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.

Cosa conservare?

Sebbene sia di prassi comune, vale la pena ricordare l’assoluta necessità di conservare i documenti attestanti la correttezza della procedura di richiesta del Bonus facciate 90%  e nella fattispecie:

  1. Fatture.
  2. Ricevuta del bonifico.
  3. Dati che attestino il corretto accatastamento dell’immobile (visura) e i pagamenti dei tributi dovuti (IMU, TARI, TASI).
  4. Delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale, per gli interventi condominiali.
  5. Consenso ai lavori del proprietario, per gli interventi realizzati dall’affittuario.

Nel caso in cui si realizzino interventi di efficienza energetica (quelli influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva), occorrerà anche:

  1. Asseverazione di un Tecnico.
  2. Attestato di Prestazione energetica APE.
  3. Comunicazione all’ENEA.
  4. Abilitazioni amministrative richieste o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con indicazione della data di inizio lavori.
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